La Corte di Appello di Catania è recentemente intervenuta sul tema dell’individuazione di un termine perentorio per il deposito della nota di trascrizione di un pignoramento immobiliare e circa le conseguenze che deriverebbero dal mancato rispetto di siffatto termine.
Nel caso specifico, nell’ambito di una procedura esecutiva immobiliare, il debitore esecutato all’udienza fissata dal G.E. sull’istanza di vendita proposta dal creditore procedente, eccepiva l’improcedibilità della procedura per mancato deposito della nota di trascrizione nel termine di cui all’art. 557 c.p.c. Il Giudice dell’Esecuzione rigettava l’eccezione di estinzione della procedura esecutiva e fissava, pertanto, la vendita. Avverso tale pronuncia, il debitore esecutato proponeva reclamo ex art.630 c.p.c. e il Tribunale, con ordinanza avente in realtà natura di sentenza, rigettava il reclamo.
In particolare, il Tribunale in sede di reclamo affermava che il mancato rispetto del termine di cui all’art.557, comma 2, c.p.c. per il deposito della nota di trascrizione del pignoramento non comporta l’inefficacia del pignoramento stesso, ancor più che, nel caso concreto, alla trascrizione del pignoramento aveva provveduto il creditore procedente secondo quanto previsto dall’art.555, comma 3, c.p.c. e ritenendo, conseguentemente, tempestivo il deposito della nota di trascrizione del pignoramento entro il termine per il deposito della documentazione ipocatastale previsto dall’art.567, comma 2, c.p.c.
Tale provvedimento (avente la forma di ordinanza ma la sostanza di sentenza), infine, è stato gravato dalla parte esecutata, ai sensi dell’art.130 disp. att. c.p.c., denunciando la violazione e falsa applicazione dell’art.557 c.p.c. e sostenendo che il Giudice di prime cure avrebbe erroneamente applicato l’art. 557, comma 2, c.p.c. (così come novellato dal D.L. 12 settembre 2014 n. 132, articolo 18, comma 1, lettera c), conv. con modif. nella L. 10 novembre 2014, n. 162) ai sensi del quale “il creditore deve depositare nella cancelleria del tribunale competente per l’esecuzione la nota di iscrizione a ruolo, con copie conformi del titolo esecutivo, del precetto, dell’atto di pignoramento e della nota di trascrizione entro quindici giorni dalla consegna dell’atto di pignoramento […] Nell’ipotesi di cui all’art. 555, ultimo comma,” (ossia quando la trascrizione del pignoramento è compiuta dal creditore procedente) “il creditore deve depositare la nota di trascrizione appena restituitagli dal conservatore dei registri immobiliari”, nonché il comma 3 della stessa norma, secondo cui “il pignoramento perde efficacia quando la nota di iscrizione a ruolo e le copie dell’atto di pignoramento, del titolo esecutivo e del precetto sono depositate oltre il termine di quindici giorni dalla consegna al creditore”.
La tesi sostenuta dal debitore esecutato anche a sostegno dell’appello, invero, trae spunto dall’orientamento che di recente avrebbe assunto la Suprema Corte di Cassazione nella sentenza n.4751 del 2016, secondo cui la sanzione della perdita di efficacia del pignoramento si estenderebbe anche all’ipotesi, espressamente non prevista, dell’omesso deposito della nota di trascrizione del pignoramento nel termine quindicinale introdotto dal novellato art.557 c.p.c.
In realtà, la Corte di Appello di Catania, aderendo alla diversa tesi sostenuta dal creditore procedente, ha ritenuto tale motivo di appello infondato; di particolare interesse, quindi, è l’iter logico giuridico seguito dalla Corte Giudicante:
“[…] In primo luogo deve evidenziarsi che sul tema del deposito della nota di trascrizione, l’orientamento della giurisprudenza di merito è stato per anni oscillante.
Taluni tribunali – traendo argomentazione anche da un obiter dictum contenuto nella sentenza del 2016 sopra citata – hanno ritenuto applicabile, anche nell’ipotesi di cui all’art. 555, ultimo comma, c.p.c., il termine di quindici giorni previsto dal secondo comma dell’art. 557 c.p.c., decorrente dalla restituzione della nota al creditore dal conservatore dei registri immobiliari, pena la perdita di efficacia del pignoramento.
In tali pronunce si sostiene, infatti, che, poiché sarebbe incompatibile con quanto disposto dal 2° comma dell’art. 557 c.p.c. (e cioè con la previsione che sottopone al termine di quindici giorni anche il deposito della nota di trascrizione) ritenere che il deposito della nota di trascrizione sia tout court sottratto alla sanzione della inefficacia di cui al terzo comma del medesimo articolo, si deve concludere che il silenzio serbato dal legislatore nel terzo comma dell’art. 557 c.p.c. si riferisce alla sola ipotesi in cui «avendo proceduto l’ufficiale giudiziario alla trascrizione a norma del 2° comma dell’art. 555, egli, a differenza di quanto prevede il 1° comma dell’art. 557 c.p.c., abbia consegnato l’atto di pignoramento senza la nota di trascrizione perché ancora non restituitagli ed essa sia stata da lui consegnata successivamente». La sanzione della inefficacia di cui al 3° comma sarebbe, invece, sempre applicabile al mancato deposito della nota di trascrizione nel termine di quindici giorni dalla sua restituzione al creditore procedente (ipotesi che nella prassi applicativa si realizza normalmente, essendo quasi sempre il creditore ad adempiere all’onere di trascrizione del vincolo presso la Conservatoria dei registri immobiliari).
Questo orientamento è, tuttavia, divenuto assolutamente minoritario nella giurisprudenza di merito, posto che la maggior parte delle pronunce ritengono detta ricostruzione non convincente perché “stridente con il dato letterale, ma anche non giustificata da un punto di vista sistematico e non coerente con la premessa posta a suo fondamento” (cfr. tra le tante App. Catanzaro, Sez. II, 21 dicembre 2020, n. 1730, pronuncia alla quale si è adeguato anche il Tribunale di Catanzaro nel 2022).ù
A tale orientamento maggioritario questa Corte intende dare seguito.
Invero, in primo luogo, la tesi della applicabilità della sanzione di inefficacia del pignoramento alla ipotesi in cui il creditore procedente abbia curato la trascrizione del pignoramento e non abbia depositato la stessa nel termine di quindici giorni decorrente dalla restituzione al creditore della nota da parte della Conservatoria, desume il dies a quo del predetto termine dalla data riportata sulla nota di trascrizione, in mancanza di elementi da cui ricavare una restituzione della stessa in data successiva, così dando per certa una data di restituzione della nota al creditore che, in effetti, non risulta documentata con criteri di univocità.
Invero, anche nel caso in esame, l’**** sostiene la tardività del deposito facendo riferimento alla data di presentazione riportata nella nota di trascrizione o, al più, al giorno successivo (essendo indicato il termine di restituzione dell’eseguita formalità in 1 giorno lavorativo), senza che sussista alcuna certezza in merito all’effettiva data di restituzione.
In secondo luogo, il profilo testuale è indubbio, atteso che l’art. 557 c.p.c. non prevede espressamente il deposito della nota di trascrizione nel termine di quindici giorni dalla restituzione al creditore a pena di inefficacia del pignoramento e, come precisato nell’ordinanza reclamata, vige il principio di tassatività delle fattispecie estintive, sancito dall’art. 630 c.p.c., che osta a una loro interpretazione analogica o estensiva.
Infine la Suprema Corte, ricostruendo sistematicamente il ruolo della trascrizione, ha chiaramente affermato (v. Cass. 7998/2015) che “il pignoramento immobiliare, pur componendosi di due momenti processuali, cui corrispondono due diversi adempimenti e, cioè, la notifica dell’atto al debitore esecutato e la sua trascrizione nei registri immobiliari, è strutturato come fattispecie a formazione progressiva. In questa la notificazione dell’ingiunzione al debitore segna l’inizio del processo esecutivo e produce, tra gli altri, l’effetto dell’indisponibilità del bene pignorato; la trascrizione dell’atto completa il pignoramento ed, oltre a consentire la produzione degli effetti sostanziali nei confronti dei terzi e di pubblicità notizia nei confronti dei creditori concorrenti, è indispensabile perché il giudice dia seguito all’istanza di vendita del bene”, precisando, tuttavia, che “quando non vi sia stata la trascrizione del pignoramento (…), non potendo il giudice dell’esecuzione dare corso all’istanza di vendita, il processo esecutivo non può proseguire. Si viene, in tal caso, a determinare, una situazione di improcedibilità o di estinzione c.d. atipica o anticipata del processo.”.
Da siffatta pronuncia discende, quindi, che il deposito della nota di trascrizione, dalla quale risulti l’adempimento della formalità pubblicitaria, sia possibile sino all’udienza ex art. 569 c.p.c. in cui il G.E. è chiamato a pronunciarsi sulla istanza di vendita, atteso che non vi sono norme che espressamente prevedano un termine diverso ed una correlata decadenza.
In tal modo, peraltro, viene superato anche il rilievo (sostenuto da talune pronunce) secondo cui la tesi qui sostenuta consentirebbe all’ufficiale giudiziario e al creditore di procrastinare “sine die” la consegna e il deposito della trascrizione: in mancanza, di un richiamo esplicito contenuto nell’art. 557 co. 3 c.p.c., deve, infatti, ritenersi che la sanzione per il mancato deposito della nota di trascrizione, ossia l’improcedibilità del processo esecutivo, debba essere pronunciata dal G.E. nel caso in cui la nota stessa non venga depositata entro l’udienza fissata per decidere sull’istanza di vendita.
Non può, inoltre, ritenersi determinante quanto affermato dalla Suprema Corte nel 2016, posto che tale pronuncia (come anche quella del 2019 – la n. 1891 – richiamata dall’appellante nelle sue note conclusive) è afferente il diverso caso relativo all’impossibilità di prosecuzione del processo esecutivo immobiliare in dipendenza dell’inefficacia della trascrizione del pignoramento dovuta alla mancata sua rinnovazione entro i venti anni.
L’ordinanza (sentenza) gravata va, pertanto, confermata e l’appellante va condannata alla rifusione delle spese del grado […]“.
Contributo da parte degli Avv.ti Marcello Bonaventura e Bruno Bonaventura.
Il testo integrale della sentenza: Corte Appello Catania sentenza 2340_2022